Money, money, money
Il diritto minerario regolava soprattutto il funzionamento dell’attività estrattiva: lavoro, proprietà, salari, responsabilità e ordine. Stabiliva chi poteva cercare minerale e dove, come venivano amministrate le quote delle miniere, quali diritti avevano imprenditori minerari e minatori e come dovevano essere trattati i conflitti nella vita quotidiana della miniera. Le questioni morali vi erano affrontate solo raramente. Il tribunale minerario esercitava la bassa giurisdizione; i reati capitali dovevano essere trasmessi al tribunale territoriale. Quest’ultimo, però, non poteva procedere autonomamente contro i minatori. Un caso doveva prima essere denunciato al giudice minerario o preso in esame da lui.
Il compito principale del giudice minerario era garantire la continuità del lavoro nelle miniere. Al centro stavano quindi la pace nel luogo di lavoro, i tributi, i salari, i debiti, le questioni di proprietà, la sicurezza e l’approvvigionamento. Denunciare lavoratori urgentemente necessari per le loro relazioni private o violazioni della morale difficilmente rispondeva a un interesse economico, finché lavoro, ordine e profitto non erano messi in pericolo. Un procedimento poteva disturbare l’attività, sottrarre manodopera qualificata, creare tensioni e generare costi.
Anche gli atti seguono questa logica. Veniva messo per iscritto soprattutto ciò che doveva essere amministrato, contabilizzato, punito o deciso davanti a un tribunale. Relazioni, desideri e forme di vicinanza quotidiana compaiono per lo più solo quando diventavano oggetto di lite, debito, violenza, questione ereditaria, offesa all’onore o scandalo pubblico. Tutto il resto poteva far parte della vita quotidiana senza lasciare traccia nei conti, nei regolamenti o nei protocolli giudiziari.
Se le persone queer mancano negli atti minerari, questo non significa che non esistessero. Forse le relazioni non venivano perseguite, forse non venivano riconosciute, forse erano regolate in modo informale. In ogni caso, venivano raramente messe per iscritto. L’assenza di prove non è una prova di assenza.
Nell’archivio “Steinhauser Archiv” sono conservati numerosi atti destinati ai giudici minerari di Tures o relativi alla loro attività, tra cui l’ordinamento minerario ferdinandeo e un protocollo di tutte le questioni sottoposte al giudice minerario Ramblmayr tra il 1689 e il 1696.
L’ordinamento minerario ferdinandeo fu emanato nel 1553 sotto Ferdinando I e regolava il settore minerario nei territori dell’Austria Inferiore. Gli ordinamenti minerari definivano, tra le altre cose, i diritti e i doveri dei Bergwerksverwandte, cioè delle persone appartenenti al mondo della miniera, e integravano il diritto minerario vigente. Stabilivano come l’attività dovesse essere organizzata, sorvegliata e regolata sul piano giuridico. Per questo l’ordinamento contiene anche norme molto concrete sulla vita lavorativa quotidiana. Tratta, per esempio, che cosa accadeva quando qualcuno violava il proprio giuramento, non iniziava un lavoro promesso, si presentava al lavoro, scendeva in miniera o voleva lasciare il servizio.
Manoscritto rilegato in volume con il titolo „Nidterösterreichische Perckwerchs Ordnung“. Contiene l'ordinamento minerario ferdinandeo del 1553.
Steinhauser Archiv, 86.9